Art. 10.
(Responsabili delle sedi distaccate d'area del Parco).

      1. Nelle sedi distaccate d'area, qualora istituite secondo le previsioni dello statuto, il relativo responsabile è nominato dal consiglio direttivo, su proposta del direttore del Parco, tra persone di sperimentata competenza.
      2. Il responsabile delle sedi distaccate d'area è responsabile delle attività di gestione tecnica e amministrativa del Parco nella propria area di competenza, sovrintende all'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate alla propria area e risponde del suo operato direttamente al direttore del Parco.